Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 1998
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Versione
24 dicembre 1998
Art. 3. Determinazione delle entrate 1. La determinazione delle entrate e' effettuata ((dall'ufficio dell'ente creditore)) ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.
2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilita' di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1998
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