Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275
Articolo 2
Versione
27 maggio 1971
Art. 1.
I ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia sono sostituiti da quelli stabiliti nell'allegata tabella.
I posti recati in aumento nei ruoli di cui alla tabella prevista dal comma precedente, riassorbono i posti in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 27 maggio 1971
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