Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
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8 agosto 1982
Art. 31. Disposizioni varie.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle sopratasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione. Qualora l'imposta sia applicata per decorso del decennio la dilazione di pagamento non puo' in nessun caso superare i tre anni.
((Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari))
L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso o di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, e' dichiarato nullo o annullato ai sensi dell' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 . Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato.
L'avveramento della condizione risolutiva espressa non da' luogo a rimborso dell'imposta ne' ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel terzo comma dell'art. 2.
Entrata in vigore il 8 agosto 1982
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