Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
29 dicembre 1974
Art. 21. ((Imposta complementare.

Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruita' delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili e' effettuata nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.
Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione l'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui e' stato definitivamente accertato il detto valore finale))
Entrata in vigore il 29 dicembre 1974
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