Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1973
Art. 26. Solidarieta'

Le obbligazioni previste dal presente decreto sono solidali tra gli alienanti ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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