Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 1973
Art. 17. Ufficio competente all'accertamento e alla riscossione

All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente