Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 gennaio 1973
>
Versione
29 dicembre 1974
Art. 19. Accertamento e riscossione dell'imposta ((In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di successione))
Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello gia' definito a norma dell'art. 6, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente