Art. 8. Enfiteusi
La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta sono equiparati, agli effetti della applicazione dell'imposta prevista dal presente decreto, al trasferimento del diritto di proprieta'.
La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprieta' al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.
La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta sono equiparati, agli effetti della applicazione dell'imposta prevista dal presente decreto, al trasferimento del diritto di proprieta'.
La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprieta' al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.