Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 gennaio 1973
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29 dicembre 1974
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13 gennaio 1980
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Versione
29 aprile 1980
Art. 22. Partecipazione del comune all'accertamento

L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'art. 18, primo e terzo comma relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche , deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.
Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato puo' formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori gia' definiti ai fini delle imposte di registro o di successione.
((Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.
Presso ogni ufficio del registro e' costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600))
L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. (5)
In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi del precedente art. 20.
----------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 12 gennaio 1980, n. 2 ha disposto (con l'art. 2) che l'introduzione del presente articolo "ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571 ."
Entrata in vigore il 29 aprile 1980
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