Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 31Articolo 33
Versione
1 gennaio 1973
Art. 32. Norme transitorie e finali

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i contributi di miglioria previsti dalle norme vigenti, nonche' l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili istituita con legge 5 marzo 1963, n. 246 .
L'ente titolare puo' tuttavia procedere all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta e dei contributi di cui al primo comma se alla data di entrata in vigore del presente decreto si era gia' verificato il presupposto per l'applicazione dell'imposta o del contributo.
L'importo del contributo di miglioria o di altre analoghe contribuzioni obbligatorie corrisposte nel periodo preso a base per il calcolo dell'incremento imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto e' detratto dall'ammontare dell'imposta medesima.
L'imposta prevista dal presente decreto e' deducibile dalla plusvalenza assoggettata all'imposta di ricchezza mobile.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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