Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1973
Art. 10. Incrementi naturali

Non sono soggetti all'imposta gli incrementi di valore dei terreni agricoli dovuti alla presenza di frutti pendenti ne' gli incrementi di valore dei boschi e dei terreni a colture arboree a ciclo poliennale dovuti alla variazione della quantita' dei prodotti e dei frutti durante il ciclo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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