Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1973
Art. 5. Obblighi dei notai e degli altri pubblici ufficiali

I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dal presente decreto ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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