Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprieta' l'incremento imponibile e' dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprieta' corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprieta'.
Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprieta' ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprieta' allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, e' liquidata con riferimento all'incremento della piena proprieta', salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.
((La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprieta' nella persona del nudo proprietario per decorse del termine o per causa naturale non da' luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprieta' all'atto dell'acquisto e dall'incremento cosi' determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto))
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e di abitazione.