Articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 gennaio 1973
Art. 28. Privilegi

Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto e delle relative soprattasse e degli interessi e' privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dello art. 2780 del codice civile .
Per le imposte suppletive il privilegio non si puo' esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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