Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
29 dicembre 1974
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Versione
13 gennaio 1980
Art. 15. ((L'imposta si applica per scaglioni di incremento
imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.
L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:
a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;
b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;
c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;
d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;
e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;
f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento)) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 12 gennaio 1980, n. 2 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica "ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571 ."
Entrata in vigore il 13 gennaio 1980
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