Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
29 dicembre 1974
Art. 9. Superficie

Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile e' dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprieta' corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprieta'.
((L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non da' luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprieta' all'atto dell'acquisto e dall'incremento cosi' determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie))
Entrata in vigore il 29 dicembre 1974
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