Articolo 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151
Articolo 5 bisArticolo 9
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13 maggio 1991
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7 agosto 1991
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24 marzo 1995
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1 gennaio 1996
Art. 7. 1. L'importo annuo della tassa automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV e' stabilito in L.
125.000.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202 .
3. Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, e' dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85 ;
b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549)) .
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85 .
4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le disposizioni in materia di tasse automobilistiche, escluse quelle riguardanti l'addizionale del 5 per cento di cui all' articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 .
5. Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse automobilistiche per periodi fissi che terminano successivamente al 31 maggio 1991, l'integrazione della tassa automobilistica per i motocicli e la tassa speciale erariale per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di entrata in vigore del presente decreto, compreso, fino a quello di scadenza di validita' della tassa automobilistica pagata; il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Per gli autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade nel mese di maggio 1991, anche la tassa speciale erariale relativa a tale mese deve essere corrisposta all'atto del rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente a questa.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli furistrada di associazioni di volontariato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano iscritte nei ruoli di protezione civile presso le rispettive prefetture, e che esercitano gratuitamente il servizio di protezione civile.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1996
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