Articolo 9 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151
Articolo 7Articolo 10
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13 maggio 1991
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7 agosto 1991
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1 dicembre 1994
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1994, N. 564, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 NOVEMBRE 1994, N. 656))
Entrata in vigore il 1 dicembre 1994
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