Provvedimento: […] Il legislatore, con l'art. 4 del d.l. n. 165 del 1987, ha dettato una disciplina uniforme per il personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prevedendo una maggiorazione della base pensionabile, ex art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, con l'attribuzione di sei aumenti periodici di stipendio in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ad esclusione dell'ipotesi di collocamento in congedo a domanda, ipotesi in cui la concessione del beneficio è stata subordinata al pagamento della restante contribuzione previdenziale in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
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