Articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617
Articolo 47
Versione
22 ottobre 1980
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Versione
18 agosto 1993
Art. 48.

Il carattere scientifico e' attribuito, per gli enti che ne faranno istanza ai sensi del presente decreto, con specifico ed esclusivo riferimento al presidio sanitario, presso il quale sono svolte prestazioni di cura e ricovero connesse ad attivita' di ricerca scientifica biomedica.
Il riconoscimento ha valore limitatamente alla sede o struttura indicate nel relativo decreto e per un periodo non superiore a cinque anni. Il riconoscimento si intende rinnovato per uguale periodo, qualora non venga revocato entro sei mesi prima della scadenza del quinquennio, sulla base dei risultati conseguiti nel precedente quinquennio.
Per gli istituti, di cui al nono comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , che abbiano un presidio sanitario e di ricerca ubicato in regione diversa da quella in cui hanno la sede legale, il consiglio di amministrazione e' integrato da un rappresentante della regione interessata. Qualora gli istituti abbiano stabilimenti ubicati in regioni diverse, il rappresentante regionale e' designato, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni interessate, dalla commissione interregionale prevista dall' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Anche a tali istituti si applica il secondo comma del presente articolo.

((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269 , ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 , con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di
rispettiva competenza
Entrata in vigore il 18 agosto 1993
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