Art. 18.
Sono sottoposte al controllo del Ministro della sanita' le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 16.
Entro dieci giorni dalla loro adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere ai Ministeri della sanita' e del tesoro copia autentica delle delibere di cui al primo comma corredate dalla relativa documentazione.
Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro della sanita' le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di documenti. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori.
Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che la delibera sia restituita all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o i documenti richiesti o la nuova deliberazione senza che sia emanato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva.
Il provvedimento negativo di controllo, che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venir meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La l. 30 dicembre 1991, n. 412 , ha disposto (con l'art. 4) che il termine di trenta giorni previsto dal presente articolo e' modificato in quaranta giorni. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269 , ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 , con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Sono sottoposte al controllo del Ministro della sanita' le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 16.
Entro dieci giorni dalla loro adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere ai Ministeri della sanita' e del tesoro copia autentica delle delibere di cui al primo comma corredate dalla relativa documentazione.
Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro della sanita' le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di documenti. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori.
Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che la delibera sia restituita all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o i documenti richiesti o la nuova deliberazione senza che sia emanato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva.
Il provvedimento negativo di controllo, che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venir meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La l. 30 dicembre 1991, n. 412 , ha disposto (con l'art. 4) che il termine di trenta giorni previsto dal presente articolo e' modificato in quaranta giorni. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269 , ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 , con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.