Art. 11. Equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie 1. I soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente provvedimento, nell'ambito dell'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Le prove sono indette e si svolgono secondo le modalita' previste dall'ordinanza ministeriale di cui all' articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139 , in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori, all'interno delle sessioni d'esame previste dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo. Per i medesimi rimane fermo l'obbligo ((del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento)) .
2. L'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile che hanno superato le prove integrative di cui al precedente comma 1, e' immediatamente comunicato, a cura delle Universita' presso le quali si sono svolte le sessioni di esame, agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti alla tenuta del registro dei revisori legali.
3. I soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale.
4. Sono altresi' esonerati dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori, anche per singole prove, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 , convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , che, in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , hanno superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola Nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo.
(( 4-bis. Sono infine esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno gia' formato oggetto di esame universitario, secondo le modalita' contenute nella convenzione quadro di cui all' articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , i soggetti che hanno conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima. ))
2. L'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile che hanno superato le prove integrative di cui al precedente comma 1, e' immediatamente comunicato, a cura delle Universita' presso le quali si sono svolte le sessioni di esame, agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti alla tenuta del registro dei revisori legali.
3. I soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale.
4. Sono altresi' esonerati dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori, anche per singole prove, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 , convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , che, in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , hanno superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola Nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo.
(( 4-bis. Sono infine esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno gia' formato oggetto di esame universitario, secondo le modalita' contenute nella convenzione quadro di cui all' articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , i soggetti che hanno conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima. ))