Articolo 5 del Decreto 19 gennaio 2016, n. 63
Articolo 4Articolo 6
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19 maggio 2016
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1 luglio 2023
Art. 5. Materie delle prove di esame 1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalita':
a) la prima prova scritta ((verte)) su materie economiche e aziendali, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), r), s), t), u);
b) la seconda prova scritta ((verte)) su materie giuridiche, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere m), n), o), p), q);
c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale;
d) la prova orale verte ((sulle)) materie scelte tra quelle elencate nell'articolo 1, comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al presente regolamento.
(( 1-bis. Il bando per l'ammissione all'esame di idoneita' professionale per l'esercizio della revisione legale contiene indicazioni sulla modalita' con la quale e' svolta ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), consistente nella risoluzione per iscritto di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata, nonche' l'indicazione delle materie su cui si svolgera' la prova orale di cui al comma 1, lettera d). ))
Entrata in vigore il 1 luglio 2023
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