Articolo 5 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
Articolo 4Articolo 6
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11 marzo 2010
Art. 5. Classificazione delle risorse 1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in mare.
2. L'autorita' competente riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne da' immediata comunicazione pubblica nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG.
Entrata in vigore il 11 marzo 2010
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