Articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
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11 marzo 2010
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14 ottobre 2020
Art. 10. Piccole utilizzazioni locali 1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.
2. Sono altresi' piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.
3. Le autorita' competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.
4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
(( 4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall' articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all' articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili )) 5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.
6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorita' competente, su aree gia' oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze.
7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilita' ambientale.
(( 7-bis. L'applicazione del comma 7 e' estesa alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis ))
Entrata in vigore il 14 ottobre 2020
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