Art. 16. Canoni e contributi 1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere all'autorita' competente il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.
2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere all'autorita' competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.
3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresi' dovuti dai concessionari i seguenti contributi:
a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.
5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza inferiore a 3 MW.
5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto.
6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi e' disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verra' effettuata d'intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente, gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dei contributi di cui al comma 4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.
8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.
9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo, in quanto connesso a finalita' di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonche' al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.
10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera c) dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi gia' sottoscritti tra regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano quelli gia' in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024. ((Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, e' stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime.)) 10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, e' prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il ((31 dicembre 2026)) . Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, puo' essere destinata dall'autorita' competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorita' medesima, delle attivita' previste dal capo III del presente decreto.
11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica e' inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di compensazione ambientale e territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con analoghi contributi previsti negli accordi di cui al precedente articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi secondo modalita' e procedure indicate nei citati accordi. Il contributo e' adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale.
2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere all'autorita' competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.
3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresi' dovuti dai concessionari i seguenti contributi:
a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.
5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza inferiore a 3 MW.
5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto.
6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi e' disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verra' effettuata d'intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente, gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dei contributi di cui al comma 4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.
8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.
9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo, in quanto connesso a finalita' di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonche' al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.
10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera c) dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi gia' sottoscritti tra regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano quelli gia' in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024. ((Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, e' stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime.)) 10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, e' prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il ((31 dicembre 2026)) . Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, puo' essere destinata dall'autorita' competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorita' medesima, delle attivita' previste dal capo III del presente decreto.
11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica e' inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di compensazione ambientale e territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con analoghi contributi previsti negli accordi di cui al precedente articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi secondo modalita' e procedure indicate nei citati accordi. Il contributo e' adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale.