--------------- AGGIORNAMENTO (16a)
Il D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che "In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all' articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1o, dello stesso articolo 10, possono essere utilizzate anche dal padre".