Articolo 10 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204
Articolo 9Articolo 12
Versione
18 gennaio 1972
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Versione
28 marzo 2000
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Versione
27 aprile 2001
Art. 10. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151)) (16a))
--------------- AGGIORNAMENTO (16a)
Il D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che "In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all' articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1o, dello stesso articolo 10, possono essere utilizzate anche dal padre".
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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