E concessa amnistia:
a) per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 da appartenenti al movimento della Resistenza o da chiunque abbia cooperato con esso, se determinati da movente o fine politico, o se connessi con tali reati ai sensi dell' art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale ;
b) per i reati commessi, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione, se determinati da movente o fine politico, o connessi con tali reati ai sensi dello art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale ;
c) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26 , 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570 ;
d) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all' art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 , se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;
e) per i reati previsti negli articoli 337 , 340 , 341 , 415 , 610 e 635 del Codice penale , se commessi per motivi politici.
L'amnistia si applica ai reati indicati dalle lettere c), d), e) del precedente comma anche quando concorrano aggravanti comuni o specifiche, esclusa l'ipotesi di uso di armi e l'ipotesi di fatto commesso da persone travisate o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni.