Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 giugno 1966
Art. 6. (Condizione soggettiva
per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

L'amnistia non si applica e l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , nonche' della legge 31 maggio 1965, n. 575 .
L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o piu' condanne, gia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre due anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, ne' delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, ne' dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell' art. 167 del Codice penale , ne' delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.
Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.
Entrata in vigore il 4 giugno 1966
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