Articolo 17 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 dicembre 1963
Art. 17.
Collaudo

Le operazioni pertinenti alle prove di collaudo di cui all' art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 , dirette ad accertare se l'impianto risponde alle presenti norme, debbono essere eseguite dalla ditta che ha installato o modificato l'impianto, secondo quanto disposto dall'ingegnere dell'Organo di ispezione.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1963
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