Art. 17.
Collaudo
Le operazioni pertinenti alle prove di collaudo di cui all' art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 , dirette ad accertare se l'impianto risponde alle presenti norme, debbono essere eseguite dalla ditta che ha installato o modificato l'impianto, secondo quanto disposto dall'ingegnere dell'Organo di ispezione.
Collaudo
Le operazioni pertinenti alle prove di collaudo di cui all' art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 , dirette ad accertare se l'impianto risponde alle presenti norme, debbono essere eseguite dalla ditta che ha installato o modificato l'impianto, secondo quanto disposto dall'ingegnere dell'Organo di ispezione.