Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207
Articolo 10Articolo 12
Versione
23 giugno 2006
Art. 11. Societa' costituite o partecipate dell'Agenzia 1. L'Agenzia, per il raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione al Ministro delle attivita' produttive, puo' costituire, secondo le modalita' stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 12 e previa autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive, societa' e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a societa' aventi scopi analoghi o affini ai propri. Le societa' cosi' costituite devono presentare annualmente al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta. Nel caso di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia.
2. Alle societa' di cui al comma 1 puo' essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l'Agenzia.
3. L'Agenzia, ai fini della realizzazione di progetti di particolare rilevanza territoriale, puo' costituire societa' di scopo con Agenzie di promozione turistica locale.
Entrata in vigore il 23 giugno 2006
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