Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207
Articolo 7Articolo 9
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23 giugno 2006
Art. 8. Comitato tecnico-consultivo 1. E' istituito presso l'Agenzia un'apposita commissione, denominata Comitato tecnico-consultivo, con funzioni consultive in merito alle attivita' dell'Agenzia.
2. Il Comitato tecnico-consultivo e' nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed e' composto da quaranta membri, di cui dodici rappresentanti degli assessorati regionali al turismo, uno dei quali con funzioni di presidente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre rappresentanti del Ministro delle attivita' produttive, due del Ministro per gli affari regionali, uno del Ministro per la funzione pubblica, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro per gli italiani nel Mondo, uno del Ministro dell'economia e delle finanze, uno del Ministro degli affari esteri, uno del Ministro per i beni e le attivita' culturali, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle province e uno dei comuni, undici in rappresentanza delle principali associazioni imprenditoriali, sindacali e del turismo sociale, uno in rappresentanza delle Camere di commercio, turismo e artigianato e uno in rappresentanza delle associazioni di categoria del turismo congressuale.
3. Il Comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi dell'Agenzia. In particolare, formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione in relazione al piano promozionale triennale e ai piani esecutivi annuali.
4. I membri del Comitato durano in carica tre anni ed il loro mandato e' rinnovabile. La partecipazione alle sedute del Comitato comporta il rimborso spese. Con lo Statuto di cui all'articolo 12 viene disciplinata l'eventuale corresponsione di un gettone di presenza.
Entrata in vigore il 23 giugno 2006
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