Art. 12. Statuto e regolamenti dell'Agenzia 1. L'Agenzia si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Lo Statuto e' deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura e' seguita per le successive modificazioni.
3. L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto, di un regolamento di contabilita', deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un regolamento di organizzazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
2. Lo Statuto e' deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura e' seguita per le successive modificazioni.
3. L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto, di un regolamento di contabilita', deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un regolamento di organizzazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.