Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257
Articolo 18Articolo 20
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6 maggio 1961
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3 gennaio 1985
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18 agosto 1993
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24 dicembre 1996
Art. 19.
Il Ministero della sanita', per la formulazione dei pareri medico legali, ha facolta' di sottoporre gli interessati a visita di controllo nei casi in cui nella documentazione presentata non sia possibile reperire tutti gli elementi per un consapevole giudizio ed in particolare nei seguenti casi:
1) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparita' di giudizio tra commissioni medico-ospedaliere o fra dette commissioni ed il medico provinciale;
2) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;
3) quando tali visite siano richieste dalla procura generale della Corte dei conti, dalle pubbliche Amministrazioni interessate o dai loro dipendenti;
4) quando sia richiesto un parere medico legale dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti o dalle pubbliche Amministrazioni e sia necessario sottoporre lo interessato ad esame diretto;
5) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 , anche in riferimento alla corresponsione dello equo indennizzo.
Le visite di controllo sono effettuate sia a mezzo dei funzionari medici del Ministero sia, nei casi in cui sia ritenuto necessario, da un collegio medico cosi' costituito:
il capo dell'ufficio medico legale del Ministero della sanita', presidente;
un medico del predetto ufficio medico legale, relatore;
uno o piu' esperti delle branche medico chirurgiche che riguardano il caso specifico, scelti di volta in volta tra i componenti del Consiglio superiore di sanita' o tra medici universitari ed ospedalieri.
Il collegio medico e' nominato dal Ministro.
Gli accertamenti e le analisi eventualmente occorrenti sono effettuati presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, i consorzi provinciali antitubercolari e gli istituti pubblici di ricovero e cura.
Ai componenti del collegio medico e' corrisposto un compenso di lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato nella misura di lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'ufficio medico legale e al funzionario relatore compete, invece, il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , e successive modificazioni. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996
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