Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257
Articolo 8Articolo 10
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6 maggio 1961
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9 aprile 1968
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18 agosto 1993
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24 dicembre 1996
Art. 9.
In seno al Consiglio superiore di sanita' e' istituita una segreteria generale diretta dal segretario generale del Consiglio superiore di sanita', appartenente alla carriera direttiva medici del Ministero della sanita'. Alla segreteria generale saranno addetti funzionari direttivi delle carriere tecniche del Ministero della sanita', uno per ogni sezione, con funzioni di segretario, nonche' altro personale necessario in relazione alle esigenze di servizio.
La tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 , gia' modificata con legge 6 dicembre 1965, n. 1367 , e' ulteriormente modificata per l'aggiunta di un posto di segretario generale del Consiglio superiore di sanita' (ex coefficiente 900), inserito tra le voci "Ispettore generale medico capo" ed "Ispettori generali medici".(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996
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