Art. 1.
La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' prorogata di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' prorogata di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del presente decreto.