Articolo 1 del Decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
Articolo 2
Versione
17 agosto 1945
Art. 1.

La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' prorogata di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 17 agosto 1945
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente