Art. 5. Presentazione della domanda
di iscrizione delle persone fisiche 1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del richiedente in corso di validita'.
3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del richiedente in corso di validita'.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonche' della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.
5. Le persone fisiche che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione.
Note all'art. 5:
Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , vedasi nelle note alle premesse.
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 , vedasi nelle note all'art. 2.
di iscrizione delle persone fisiche 1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del richiedente in corso di validita'.
3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del richiedente in corso di validita'.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonche' della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.
5. Le persone fisiche che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione.
Note all'art. 5:
Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , vedasi nelle note alle premesse.
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 , vedasi nelle note all'art. 2.