Articolo 7 del Decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1074
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 agosto 1948
Art. 7.
Decorso il termine di cui al precedente art. 3 senza che vengano fatte opposizioni e senza che il titolo perduto sia rinvenuto o ricuperato, il ricorrente puo' ottenere dalla banca il rilascio del duplicato del titolo.
L'inesistenza di opposizioni deve essere provata dal ricorrente mediante certificato del cancelliere del tribunale o della pretura che ha emesso il decreto di inefficacia.
Entrata in vigore il 31 agosto 1948
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