Articolo 9 - Accordo della Legge 1 aprile 1985, n. 125
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 aprile 1985
Articolo 9
(Sessioni del Consiglio)

Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se cosi' decide o se cio' viene richiesto:
a) dal Direttore esecutivo d'accordo con il Presidente del Consiglio;
b) dalla maggioranza dei membri produttori o dalla maggioranza dei membri consumatori; o
c) dai membri che detengono almeno 500 voti.
Le sessioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Organizzazione a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida altrimenti. Se il Consiglio, su invito di un membro, si riunisce in un luogo che non sia la sede dell'Organizzazione, detto membro si assume le relative spese supplementari.
Il Direttore esecutivo comunica ai membri le sessioni ed il loro ordine del giorno con un preavviso di almeno sei settimane, tranne che in caso di urgenza in cui il preavviso sara' di almeno sette giorni.
Entrata in vigore il 14 aprile 1985
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