Articolo 8 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141
Articolo 7
Versione
5 giugno 1999
Art. 8. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365 , che istituisce, con sede in Bari, un Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento, con esclusione dell'articolo 14, primo comma; b) regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195 , che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese; c) legge 13 dicembre 1928, n. 3233 ; d) regio decreto 9 aprile 1931, n. 334 , recante disposizioni concernenti gli organi di amministrazione per l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese; e) regio decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464 , convertito dalla legge 16 gennaio 1939, n. 74 , concernente affidamento all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese della costruzione e gestione delle fognature nei comuni serviti dall'aquedotto stesso; f) legge 28 maggio 1942, n. 664 , recante estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese; g) decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 389 , concernente modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese; h) decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 944 , recante modificazioni delle norme concernenti il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese; i) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, concernente sottoposizione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al controllo della Corte dei conti; l) le parole: "Ente autonomo per l'acquedotto pugliese", di cui alla tabella - parte IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ; m) articolo 88, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
Entrata in vigore il 5 giugno 1999
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