Articolo 7 del Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 marzo 1976
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Versione
18 maggio 1976
Art. 7. ((L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta e' interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto e' divenuto definitivo.
Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed e' preferito ad ogni altro credito.
Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento))
Entrata in vigore il 18 maggio 1976
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