Articolo 18 del Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46
Articolo 17Articolo 19
Versione
18 marzo 1976
Art. 18.
All'alcool destinato alla produzione del vermut e dei marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita dall'art. 14 del presente decreto.
Entrata in vigore il 18 marzo 1976
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