Articolo 17 del Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46
Articolo 16Articolo 18
Versione
18 marzo 1976
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Versione
18 giugno 1984
Art. 17.
E' stabilito in L. 40.000 per ettanidro il diritto erariale per gli alcoli provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in L. 12.000 il diritto erariale per l'alcool proveniente dalle carrube e dai fichi. ((11)) ------------ AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 15 giugno 1984, n.232 , convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n.408 ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 , modificati dall' articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506 ."
Entrata in vigore il 18 giugno 1984
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