Articolo 6 del Decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154
Articolo 5Articolo 5 bis
Versione
4 maggio 1995
Art. 6. 1. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 6, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Dipartimento della protezione civile.
Entrata in vigore il 4 maggio 1995
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