Articolo 1 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149
Articolo 2
Versione
26 giugno 1997
>
Versione
17 gennaio 2014
Art. 1. Requisiti di accesso e modalita' di calcolo del trattamento pensionistico 1. Per i dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248 , e in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo.
2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali indicati al comma 1 e in possesso di un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, e' fatta salva l'anzianita' contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248 .
3. Ai fini del conseguimento dell'eta' pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ai dipendenti del l'ENAV in possesso di un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 248 . Il requisito dei cinque anni interi e' elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990 .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 OTTOBRE 2013, N. 157)) .
Entrata in vigore il 17 gennaio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente