Articolo 34 del Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
Articolo 32
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Art. 34. Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici 1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si esprimono specifiche commissioni, presiedute da un vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento e composte da quattro membri scelti tra i ((funzionari tecnici)) in servizio presso lo stesso dipartimento ovvero tra i funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di fine anno.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.
4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, ((dei sovrintendenti)) e degli ispettori.
6. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale del ruolo dei ((funzionari tecnici)) del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le medesime procedure seguite per il personale della carriera dei funzionari che espleta i compiti di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 previste dall'articolo 14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, e 4-quinquies del medesimo decreto.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 17 novembre 2018
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