Articolo 24 del Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
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Art. 24. Ruolo dei funzionari tecnici 1. ((la carriera dei funzionari tecnici si distingue)) come segue:(2)
a) ruolo dei biologi;
b) ruolo degli informatici.
(( 2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche:
a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo tecnico;
c) dirigente aggiunto tecnico;
d) dirigente tecnico;
e) primo dirigente tecnico )) 3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera d)) che al "comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei funzionari tecnici»".
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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