Articolo 16 - Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone
Articolo 14Articolo 17
Versione
25 dicembre 1934
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Versione
5 novembre 1977
Art. 16.

PRESCRIZIONE DELLE AZIONI.

((§ 1 - Rappresentanza. - Ferme le norme sulla competenza, l'amministrazione rappresentata dal Ministro per i trasporti sia dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente.
§ 2 - Facolta' di delega. - Il Ministro per i trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali possono delegare, quali rappresentanti dell'amministrazione per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni))
Entrata in vigore il 5 novembre 1977
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