CARROZZE SALONE E SALONCINI DELL'AMMINISTRAZIONE.
Alle carrozze salone ed ai saloncini dell'Amministrazione si applica la tariffa n. 11.
Sono inoltre dovuti, per ogni carrozza, i diritti fissi indicati nell'Allegato n. 1.
I viaggi con carrozze salone o con saloncini vengono consentiti compatibilmente con le esigenze del servizio.
L'Amministrazione non assume alcun impegno di fornire una determinata carrozza che fosse richiesta.
Le domande devono essere fatte in iscritto ed indicare: l'itinerario che intendesi compiere; le fermate intermedie e la rispettiva durata; il numero delle persone viaggianti; i giorni ed i treni di viaggio.
All'atto della domanda deve essere effettuato il deposito del diritto fisso indicato nell'Allegato n. 1 per le prime 72 ore, il quale deposito rimane acquisito all'Amministrazione qualora il richiedente non usi della carrozza o del saloncino nel giorno e col treno fissati.
L'impiego della carrozza decorre dall'ora dell'inizio del viaggio e cessa col termine di questo; agli effetti del computo del diritto fisso il periodo delle prime 72 ore si considera come indivisibile ed il tempo successivo si calcola ad intervalli indivisibili di 24 ore ciascuno.
Col pagamento delle tasse suddette resta a disposizione dei viaggiatori l'intera carrozza, eccezione fatta per i saloncini i cui compartimenti laterali restano a disposizione dell'Amministrazione.
Se i viaggiatori intendono riservarsi anche detti compartimenti laterali devono pagare per ciascuno di essi anche le tasse di cui ai primi tre capoversi dall'art. 27 e, se i detti compartimenti offrono posti a letto, devono pagare in aggiunta e per ogni letto un supplemento pari al prezzo di un biglietto di prima classe a tariffa n. 3.