Articolo 12 - Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone
Articolo 11Articolo 13
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25 dicembre 1934
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16 luglio 1978
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1 dicembre 1979
Art. 12.

DELL'AZIONE.

§ 1. - Azioni contro l'Amministrazione. - Il diritto di proporre contro l'Amministrazione reclami ed azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e Tariffe spetta esclusivamente:
a) al possessore di un biglietto non nominativo;
b) all'intestatario od a ciascuno intestatario di un biglietto nominativo;
c) al viaggiatore in caso di danno alla persona o, se egli e' perito a causa del danno stesso, al coniuge superstite ed ai parenti dell'estinto nei limiti stabiliti dall' art. 142 del Codice civile .
§ 2. - Azioni dell'Amministrazione. - Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e Tariffe sono proposte dall'Amministrazione:
a) contro colui che a norma del precedente paragrafo avrebbe diritto di agire contro di essa;
b) contro colui che ha rilasciato e firmato il documento prescritto per ottenere una concessione particolare o una tariffa ridotta, e contro coloro che ne fruirono.
(20) ((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 7 giugno 1978, n. 342 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 13)) che "[...] 13) il limite di venti chilometri previsto all'art. 12, paragrafo 3, lettera a), e' modificato in trenta chilometri". --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 19 ottobre 1979, n. 588 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 13) che "[...] 13) l'ultimo capoverso dell'art. 12, par. 3 e' modificato come segue:
"Nei casi previsti dal comma d) del par. 1 e dal comma c) del par. 2, dalla somma da rimborsare viene dedotto un diritto del 10% col minimo di L. 500 e col massimo di L. 1.600 per viaggiatore. In ogni caso non si da' luogo a rimborso se la somma da corrispondere al viaggiatore, dopo l'applicazione della deduzione di cui sopra, risulti inferiore a L. 500"".
Entrata in vigore il 1 dicembre 1979
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